IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto  l'articolo  229 del nuovo Codice della Strada approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso Codice;
   Visto l'articolo 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo Codice della Strada approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del  28  dicembre  1992  che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato  art.  229 del Codice al
recepimento delle direttive  comunitarie  disciplinanti  materie  del
regolamento;
   Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e
4  stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  Trasporti  e della
Navigazione a decretare in materia di norme costruttive e  funzionali
dei   veicoli  a  motore  e  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
   Visto l'articolo 77 del nuovo codice  della  strada  che  dettando
norme  sul  controllo  di conformita' al tipo omologato dei veicoli a
motore, dei rimorchi  e  dei  loro  dispositivi  di  equipaggiamento,
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  Trasporti  e  della
Navigazione a decretare in materia;
   Vista la direttiva  93/116/CE  della  Commissione  che  adegua  al
progresso  tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa al
consumo di carburante dei veicoli a motore;
   Visto il  proprio  decreto  del  12  giugno  1981  pubblicato  sul
Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre
1981 di  recepimento  della  direttiva  80/1268/CEE  e  ravvisata  la
necessita'   di  adeguarne  i  contenuti  a  quelli  della  direttiva
93/116/CE
                              Decreta:
                               Art. 1
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
e'  ammesso  il  rilascio  della omologazione CE e della omologazione
nazionale dei tipi  di  veicolo  le  cui  emissioni  di  biossido  di
carbonio  ed il cui consumo sono stati determinati conformemente alle
prescrizioni del presente decreto.